Nell’ambito della propria attività, lo Studio ha una specifica esperienza nel settore dei procedimenti disciplinari, in particolare in quelli a carico di Magistrati. Ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo n. 109/2006, il Magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell’esercizio delle funzioni. La legge prevede che i Magistrati possano incorrere in illeciti disciplinari commessi nell’esercizio delle funzioni e fuori dell’esercizio delle funzioni.
Ricadono nella prima categoria quei comportamenti che, violando i doveri di cui all’art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti; i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti; la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti causato da negligenza inescusabile; l’emissione di provvedimenti privi di motivazione; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici ecc.
Nel secondo gruppo ricadono invece: l’uso della qualità di Magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri; il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione; l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione del CSM; lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria; l’ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il Magistrato sa essere parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio.
L’illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza. Costituiscono inoltre illeciti disciplinari conseguenti al reato: i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza di patteggiamento nei casi previsti dall’art. 4 del decreto e qualunque fatto costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale non può essere iniziata o proseguita.
Il Magistrato che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) ammonimento; b) censura; c) perdita dell’anzianità; d) incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo; e) sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni; f) rimozione.
La Sezione disciplinare del CSM, nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del Magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appaia in contrasto con il buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell’azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, la Sezione disciplinare del CSM può disporre – in via cautelare e provvisoria – il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni del magistrato incolpato.